La polizia blocca un minibus, trasportava 66 bambini, stipati come sardine (video)

Un minibus omologato per il trasporto di otto persone, è stato fermato dalla polizia cinese di Qianan, in provincia di Hebei.

Sessantasei bambini della scuola erano stipati come sardine all’interno del minibus.
L’operazione “sardina” è stata possibile perché il minibus, originariamente progettato per trasportare solo otto persone, è stato, si fa per dire, modificato con la “geniale” sostituzione dei sedili con quattro panche.

La normativa in Italia

Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23 Prot. n. 1028 CA/58/B Prot. n. 736

Oggetto: D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”

Con il decreto in oggetto individuato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 27.2.1997  si è inteso riunire in un unico testo le disposizioni relative al trasporto scolastico sia in funzione dei veicoli da adibire e del loro utilizzo, sia della loro gestione.
Il su menzionato decreto sostituisce integralmente il D.M. 2.2.1996  la cui applicazione era stata, tra l’altro, differita dal successivo D.M. 29.4.1996  al 1° settembre 1997.

VEICOLI DA ADIBIRE AL TRASPORTO SCOLASTICO (art. 1)

L’art. 1 del D.M. 31.1.1997  individua tutti i veicoli da adibire al trasporto scolastico elencandoli nel modo seguente:

a) Autobus – Minibus – Scuolabus – Miniscuolabus immatricolati in uso proprio.
b) Autobus – Minibus – Scuolabus – Miniscuolabus immatricolati in uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
c) Autovetture in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente.
Dall’elencazione sopra descritta emerge la possibilità prevista dalla nuova disciplina di estendere le disposizioni inerenti al trasporto scolastico ad ogni categoria di veicoli suscettibili, in base alle loro caratteristiche tecniche, di essere utilizzati per detto trasporto da parte di operatori sia pubblici che privati.

UTILIZZO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (art. 2)

In base alle loro caratteristiche tecniche, possono essere utilizzati:

1) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso proprio;
2) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.
Gli autobus con caratteristiche urbane non possono essere destinati all’esclusivo trasporto di alunni;
3) Autovetture immatricolate in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente non adibite esclusivamente al trasporto scolastico.
Al fine dell’effettuazione del trasporto scolastico tutti i veicoli in precedenza indicati debbono essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (nuovo Codice della Strada); in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio, nonché quelle derivanti dalla concessione di linea o dall’autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli che necessitano di tali titoli autorizzativi.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto in oggetto i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell’obbligo anche dai bambini della scuola materna.
Tuttavia, essendo in quest’ultimo caso previsto l’obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando trattasi di scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto.
Si precisa, inoltre, come non ricorra la necessità che l’accompagnatore sia un dipendente dell’Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto in esame è altresì consentito il trasporto dei bambini frequentanti l’asilo nido, ma solo a condizione che gli stessi siano trattenuti da idonei sistemi di ritenuta (art. 172, comma 5, C.d.S.) .
Si ricorda, infine, che il trasporto scolastico effettuato a mezzo di autovetture deve comunque essere uniformato a quanto stabilito dagli artt. 85  e 172 C.d.S., nonché dai Regolamenti comunali, emanati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , che disciplinano il servizio di noleggio con conducente.
Resta inteso che nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto scolastico effettuato dalle autovetture immatricolate in servizio da piazza (taxi) nei limiti ed alle condizioni previste ed autorizzate dai Regolamento Comunali che disciplinano il servizio da piazza. >>Leggi tutto

, , , ,
Avatar photo

About Pino Silvestri

Pino Silvestri, blogger per diletto, fondatore, autore di Virtualblognews, presente su Facebook e Twitter.
View all posts by Pino Silvestri →

2 thoughts on “La polizia blocca un minibus, trasportava 66 bambini, stipati come sardine (video)

Lascia un commento